Statuto dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC) Approvato con D.M. 15/7/2002, G.U. del 3/8/2002
n. 181. Approvata nuova denominazione con D.M. 5/5/2004,
G.U. del 20/5/2004 n.117
Art. 1 – OGGETTO E SEDE
L’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, Consorzio Interuniversitario, costituito con atto convenzionale
sottoscritto in data 18 Ottobre 1996, e sottoposto alla normativa di cui agli articoli 60 e 61 del testo unico delle
leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592 e per espressa previsione dello stesso articolo 61 dotato di personalità giuridica, e conforme
al Decreto Interministeriale 1 settembre 2009 n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2009 n. 213
(“Ridefinizione dell’indicatore di indebitamento delle università statali”), nonchè al D.Lgs. 25 novembre 2016, n.
218. (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”), ha finalità di promuovere
la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione delle
conoscenze sull’apparato cardiovascolare, di coordinare la
partecipazione delle Università consorziate alle attività
scientifiche nel campo cardiovascolare, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l’Italia é impegnata.
L’azione di coordinamento mira inoltre a favorire collaborazioni tra Università ed Istituti di Istruzione Universitaria, con altri Enti di Ricerca ed Industrie, pubblici o privati.
Tali finalità vengono perseguite mettendo in opera le attività di cui al successivo articolo 3.
Partecipano inizialmente all’INRC le seguenti Università di
seguito indicate:
-Università di Bologna
-Università di Brescia
-Università di Chieti
-Università di Firenze
-Università di Modena
-Università di Pisa
-Università di Roma “La Sapienza”
-Università di Roma “Tor Vergata”
-Università di Verona
-Università di Torino
-Università di Genova
-Università di Palermo
-Università di Ferrara
-Università della Calabria
-Università di Parma
-Università di Napoli
-Università di Perugia
-Università di Piemonte Orientale
L’INRC ha sede legale in Bologna, via Irnerio 48 presso il
Dipartimento di Biochimica “G. Moruzzi” dell’Università degli Studi di Bologna.
Art. 2 – UNIVERSITA’ CONSORZIATE
Fanno parte dell’INRC le Università di cui all’art. 1. Altre
Università italiane o straniere che ne facciano domanda, potranno essere associate previa deliberazione del Consiglio
Direttivo di cui al successivo art. 7.
L’INRC è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Art. 3 – ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, l’INRC:
1) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra
le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali;
2) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di
Sezioni, Laboratori di Ricerca avanzata e di Unità Operative.
3) stipula convenzioni con le Università, il C.N.R., Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico ed altri Enti,
Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, pubblici
e privati, operanti in settori interessati alle sue attività;
4) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per le
attività scientifiche e per quelle dei Dottorati di Ricerca
nella formazione di esperti ricercatori;
5) promuove, anche tramite la concessione di borse di studio
e contratti, la formazione di esperti, sia nel campo delle
ricerche di base che in quello degli sviluppi tecnologici ed
applicativi delle scienze cardiovascolari;
6) dà avvio alle azioni opportune per trasferire all’ambiente applicativo ed industriale i risultati della ricerca nazionale ed internazionale;
7) cura, in collaborazione col mondo industriale, la realizzazione di strumentazioni e metodiche tecnologicamente avanzate, attraverso appositi contratti;
8) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni
pubbliche e di Enti pubblici e privati;
9) partecipa alla progettazione, alla realizzazione ed alla
gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti
e di accordi di cooperazione internazionale;
10) cura, in proprio o in collaborazione con Università ed
altri Enti o istituzioni pubbliche e private, eventualmente
sulla base di apposite convenzioni, l’organizzazione di Convegni scientifici e di corsi di formazione in ambito scientifico, tecnico e professionale e le pubblicazioni di libri e
riviste su argomenti di interesse nel settore delle ricerche
cardiovascolari;
11) può aderire a strutture e servizi, quali consorzi, fondazioni e strutture pubbliche e private, le cui finalità contribuiscono alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
Art. 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale dell’INRC è costituito:
a) dalle quote consortili,
b) dalle donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente
accettate.
Le Università di cui all’art 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del patrimonio dell’INRC con la
somma di € 7.800 (£ 15.102.906), che viene versata entro 60
giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
Ogni altra Università, che ai sensi dell’art. 2, comma b, entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una
quota che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – FINANZIAMENTI
Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, l’Istituto si avvale:
1) di finanziamenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e da altre Amministrazioni pubbliche, dal
C.N.R., da Enti pubblici e privati italiani e stranieri, dalla U.E. e da altre organizzazioni nazionali, regionali, internazionali;
2) di fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi
di pertinenza delle Università consorziate erogate dal Ministero MIUR con modalità stabilite per convenzione tra le Università stesse ai fini dell’art. 12. legge 705 del 9/12/1985;
3) di contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dalle Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni di cui
al comma 1;
4) di finanziamenti e contributi erogati da vari Enti e/o
soggetti con cui collabora per il conseguimento del proprio
oggetto consortile;
5) di proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 3,
commi 7, 8 e 10 del presente Statuto;
6) di donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.
Art. 6 – ORGANI
Sono organi dell’INRC:
1) Il Consiglio Direttivo
2) Il Presidente
3) Il Presidente Onorario
4) Il Direttore Scientifico
5) La Giunta Esecutiva
6) Il Consiglio Scientifico
7) L’Organo di Controllo
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo
composto da:
a) un rappresentante di ciascuna Università consorziata, designato dal Consiglio di Amministrazione delle Università e
scelto fra i Docenti e Ricercatori delle Unità Operative aderenti all’INRC;
b) un rappresentante designato dal Ministero dell’Università
e della ricerca Scientifica (MIUR);
c) un rappresentante designato dal Ministero della salute;
d) un rappresentante di ogni Ente pubblico o privato che contribuisca annualmente all’attività del Consorzio con un finanziamento non inferiore a € 150.000.
Il Consiglio è nominato per un quadriennio.
Il Consiglio Direttivo:
-elegge nella sua prima seduta il Presidente del INRC;
-nomina il Direttore Scientifico che può essere scelto anche
fra esperti esterni all’INRC;
-elegge i componenti della GiuntaEsecutiva;
-approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed
il conto consuntivo;
-delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università e
ratifica i recessi dal Consorzio;
-adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
-delibera su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio;
-indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel
corso dell’anno per attuare i programmi del Consorzio;
-delibera sull’istituzione e soppressione di, Sezioni e Laboratori e ne nomina i relativi Direttori Responsabili;
-approva contratti, convenzioni e commesse;
-approva l’affidamento di incarichi e compiti alle Unità Operative ed ai propri Laboratori;
-delibera su contratti a termine, borse di studio e assegni
di Ricerca.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide ove sia presente la metà più uno dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
A parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del INRC viene convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all’anno o su richiesta
di un terzo dei componenti.
Art. 8 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dell’INRC è eletto per un quadriennio dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può nominare, tra i membri della Giunta, un Vice-Presidente al quale può delegare in tutto o in parte le
sue funzioni e da cui è sostituito in caso di suo impedimento.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il
Consiglio Scientifico e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del
Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende
alle attività ed all’amministrazione del Consorzio stesso.
Art. 8bis – FUNZIONI DEL DIRETTORE SCIENTIFICO
Il Direttore scientifico è nominato per un quadriennio dal
Consiglio Direttivo.
Il Direttore scientifico convoca e presiede il Consiglio
Scientifico e ne coordina l’attività scientifica.
Il Direttore scientifico adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Scientifico.
Art. 9 – LA GIUNTA
La Giunta del Consorzio è costituita dal Presidente, che la
presiede, dal Direttore scientifico e da quattro membri del
Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno.
Essa dura in carica per un quadriennio.
1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
2) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.
3) adotta nei casi di urgenza e necessità, i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro
i successivi 90 giorni da parte del Consiglio stesso.
Art. 10 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore Scientifico dell’ INRC, che lo presiede, dai Direttori delle Sezioni
e dei Laboratori.
Il Consiglio Scientifico costituisce l’organo di consulenza
scientifica del Consorzio. A tale fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri.
Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno
una volta all’anno.
Art. 11 – L’ORGANO DI CONTROLLO
La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un organo controllo in forma Collegiale ovvero da un organo monocratico, Revisore unico con
funzioni di organismo di vigilanza e controllo in ordine al
funzionamento, all’efficacia, all’aderenza ed all’osservanza
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dal Consorzio allo scopo di prevenire i reati dai quali può
derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni. L’Organo di controllo è nominato tra le persone di adeguata professionalità iscritte all’Albo dei Revisori Legali nonchè
all’OIV presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa, provvede al riscontro degli atti di gestione, esamina il
bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni.
Dura in carico tre esercizi ed è rinnovabile.
L’Organo esercita la revisione legale dei conti, vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12- GESTIONE FINANZIARIA
L’attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L’esercizio finanziario inizia l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il
Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun
anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, contenente tra l’altro il programma delle attività scientifiche.
Entro il 30 Aprile dell’anno successivo approva il conto consuntivo, contenente tra l’altro la relazione sulle attività
svolte nell’esercizio immediatamente scaduto, presentato al
Consiglio stesso dalla Giunta.
Art. 13 – PERSONALE
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Consorzio sono stabiliti in appo-
sito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.
In caso di scioglimento del Consorzio le Università contraenti non assumono nessun obbligo nei confronti del personale
di cui ai precedenti commi.
In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio
potrà procedere all’assunzione, mediante contratti di diritto privato, di personale che svolga mansioni tecnico-amministrative o di ricerca scientifica.
Art. 14 – DURATA DEL CONSORZIO
Il Consorzio ha durata iniziale di anni trenta, e successivamente è prorogato automaticamente di sei anni in sei anni.
E’ ammesso il recesso di ciascuno degli Enti consorziati previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine
dell’esercizio finanziario.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi
membri.
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la
liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il
Consorzio, proporzionalmente alle contribuzioni rese.
Art. 16 – REGOLAMENTI
Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.
In particolare:
1) il regolamento di amministrazione e contabilità;
2) il regolamento di funzionamento degli organi statutari.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento delle Sezioni e dei Laboratori istituiti dal Consorzio.
Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare regolamenti per la
gestione efficiente ed efficace delle attività statutarie
che il Consorzio pone in essere.
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia, nonché ogni altra disposizione di legge relativa all’Università.
Firmato: Fedele Francesco – Antonino Privitera