Regolamento di Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari per l’amministrazione la finanza e la contabilità


Sommario
ART. 1 – FINALITA’…3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI …3
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE…4
ART. 3 – CENTRI DI IMPUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E SISTEMA CONTABILE …4
ART. 4 – PERIODO CONTABILE…4
ART. 5 – DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI…5
ART. 6 – PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI ESERCIZIO…5
ART. 7 – GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI…6
CAPO III – PROGRAMMAZIONE…6
ART. 8 – OGGETTO, FINALITÀ̀E PRINCIPI DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE…6
ART. 9 – PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO INRC DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO…6
ART. 10 – ESERCIZIO PROVVISORIO…7
ART. 11 – PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO INRC DI PREVISIONE TRIENNALE…7
ART. 13 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI CONTABILI…8
ART. 14 – GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ…8
ART. 15 – ANALISI DELLA GESTIONE E VERIFICA PERIODICA DEL BUDGET…8
ART. 16 – REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA…9
ART. 17 – PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DI SINTESI DI FINE
ESERCIZIO…9
ART. 18 – VARIAZIONI DEL BUDGET E AUTORIZZAZIONE ALLE VARIAZIONI DEI DOCUMENTI
CONTABILI PUBBLICI DI PREVENTIVO…9
ART. 19 – SERVIZIO DI CASSA…10
CAPO IV – ATTIVITÀ CONTRATTUALE…10
ART. 20 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ̀CONTRATTUALE – DISPOSIZIONI GENERALI…10
ART. 21 – CONTRATTI PASSIVI: AUTORIZZAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE…10
ART. 22 – COMPETENZE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE…11
ART. 23 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI…11
ART. 24 – CONTRATTI E CONVENZIONI DI RICERCA E CONSULENZA IN CONTO TERZI…11
ART. 25 – ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, LASCITI, EREDITÀ O LEGATI…12
ART. 26 – PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PRIVATO…12
ART. 27 – COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ̀
ISTITUZIONALI…12
CAPO V – SISTEMA DI CONTROLLI 12
ART. 28 – ORGANO DI CONTROLLO…12
CAPO I – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità̀

  1. Il presente regolamento è adottato in coerenza con gli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989,
    n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, e in applicazione del decreto legislativo 27
    gennaio 2012, n. 18, recante l’introduzione di un sistema di contabilità̀ economico patrimoniale
    e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università̀.
  2. Il presente regolamento definisce il sistema amministrativo-contabile dell’Istituto Nazionale
    per le Ricerche Cardiovascolari (d’ora in avanti INRC), la sua struttura, le sue finalità̀, i processi
    contabili (programmazione, gestione, consuntivazione, revisione della previsione) e la verifica dei
    controlli interni.
    Art. 2 – Principi generali e riferimenti

  1. L’ INRC è gestito in modo da assicurare il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel
    rispetto dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di breve e lungo periodo.
  2. L’INRC si attiene ai principi contabili e ai postulati di bilancio sanciti dalla normativa vigente
    in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, sono applicate le
    disposizioni previste dal Codice civile, i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo
    italiano di contabilità̀ (OIC) e il manuale tecnico operativo del Ministero dell’università̀ e della
    ricerca (MUR).
  3. Al fine di favorire la valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità̀ dell’azione
    amministrativa, l’INRC si dota di un sistema contabile che rileva sia l’aspetto finanziario che
    l’aspetto economico della gestione nonché́ il connesso profilo patrimoniale, a livello generale e
    nelle sue componenti analitiche.
  4. Le procedure amministrativo-contabili si informano ai principi di: utilità̀ del bilancio di
    esercizio per destinatari e completezza dell’informazione, veridicità̀, correttezza, neutralità̀,
    attendibilità̀, significatività̀ e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in
    bilancio, comprensibilità̀, pubblicità̀, coerenza, annualità̀ del bilancio, continuità̀, prudenza,
    integrità̀, costanza e comparabilità̀, universalità̀, unità, flessibilità̀, competenza economica,
    prevalenza della sostanza sulla forma, costo come criterio base delle valutazioni di bilancio,
    equilibrio del bilancio.
  5. Gli atti e i documenti contabili comunque denominati, nonché́la documentazione probatoria
    della legittimità̀degli stessi, possono essere sostituiti a tutti gli effetti da evidenze informatiche o
    da analoghi strumenti di rappresentazione, compresi i supporti ottici; le firme autografe sono
    sostituite, ove ritenuto possibile e vantaggioso, da firme elettroniche garantite da idonei sistemi
    di sicurezza.
  6. Gli incassi e i pagamenti si effettuano utilizzando i mezzi più̀ idonei disponibili sui circuiti
    bancario e postale, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 4.
  7. Nello svolgimento dell’azione amministrativa competono agli organi di governo dell’INRC gli
    atti di programmazione, indirizzo e controllo, al personale dirigente gli atti di gestione, ai sensi
    dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
    integrazioni.
    CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE
    Art. 3 – Centri di imputazione dei risultati della gestione e sistema contabile

  1. Il sistema contabile rileva gli accadimenti per natura attraverso la contabilità̀generale e riflette
    la struttura organizzativa dell’INRC attraverso l’individuazione di centri cui imputare i risultati
    della gestione economico-patrimoniale, nonché́i costi, attraverso il supporto di adeguati sistemi
    di contabilità̀analitica.
  2. La struttura del piano dei conti per la contabilità̀, le regole cui far riferimento per le registrazioni
    contabili, gli schemi di bilancio adottati, nonché́ le procedure e le modalità̀ del controllo
    finanziario necessario ad assicurare la sostenibilità̀dell’azione amministrativa sono definite sulla
    base della normativa vigente e delle disposizioni del presente regolamento. Il piano dei conti della
    contabilità̀ economico-patrimoniale è predisposto in relazione alla natura delle operazioni di
    acquisizione e impiego delle risorse. Esso èassociato al piano dei conti della contabilità̀analitica
    la cui struttura ècoerente con l’articolazione del budget.
  3. La classificazione degli accadimenti per natura e destinazione, i criteri di imputazione e di
    ripartizione dei costi, le procedure di controllo in itinere e a consuntivo, nonché́le procedure di
    attivazione di eventuali riprogrammazioni, sono definiti dall’organo di vertice.
    Art. 4 – Periodo contabile

  1. L’esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31
    dicembre).
  2. In relazione agli scopi delle diverse contabilità̀il sistema contabile gestisce:
    a) il periodo contabile corrispondente all’esercizio contabile (annualità̀);
    b) i periodi contabili corrispondenti a suddivisioni dell’esercizio contabile (infra annualità̀);
    c) i periodi contabili corrispondenti a più̀esercizi contabili.
    Art. 5 – Documenti contabili di sintesi

  1. I documenti contabili di sintesi dell’INRC, da predisporre in sede di bilancio di previsione
    annuale autorizzatorio del bilancio di esercizio, si distinguono in:
    a) documenti pubblici, con valenza informativa sia interna che esterna e caratterizzati da un
    iter di formazione e da regole di approvazione specifici;
    b) documenti gestionali con valenza primariamente interna, di informativa e di strumento di
    gestione, soggetti a procedure di formazione e di valutazione.
  2. I documenti contabili pubblici di sintesi sono redatti dall’INRC in conformità̀ ai principi
    contabili e schemi di bilancio di cui alla normativa vigente. Essi sono:
    i. il bilancio INRC di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e
    budget degli investimenti accompagnato dalla nota illustrativa predisposta dalla
    Presidenza;
    ii. il bilancio INRC di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli
    investimenti;
    iii. il bilancio preventivo INRC non autorizzatorio, redatto in contabilità̀finanziaria;
    iv. il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
    rendiconto finanziario (analisi del cash flow), dalla nota integrativa predisposta dal
    Presidente;
    v. la relazione del collegio dei revisori dei conti.
  3. I documenti contabili sono resi pubblici secondo la normativa in materia.
    Art. 6 – Patrimonio netto e risultato di esercizio

  1. Il patrimonio netto si articola in:
    a) fondo di dotazione;
    b) patrimonio vincolato;
    c) patrimonio non vincolato.
  2. Al termine dell’esercizio contabile, in caso di risultato economico negativo, il Consiglio
    Direttivo adotta le misure per il suo ripianamento in base alla normativa vigente e, in caso di
    risultato economico positivo, ne destina l’utilizzo.
  3. I contenuti di dettaglio del patrimonio netto di ciascun esercizio sono specificati nella nota
    integrativa del bilancio di esercizio.
    Art. 7 – Gestione finanziaria degli investimenti

  1. Il budget unico degli investimenti annuale riporta l’ammontare degli investimenti previsti
    nell’esercizio e la copertura finanziaria necessaria.
  2. Al termine dell’esercizio contabile, in caso di differenza positiva tra disponibilità̀ di
    finanziamenti e investimenti programmati ed effettuati, la Giunta Esecutiva, anche su richiesta
    del Consiglio Direttivo delibera che l’eventuale maggiore disponibilità̀finanziaria sia destinata a
    ulteriori programmi di investimento negli esercizi successivi.
  3. Eventuali maggiori costi per investimenti imprevisti che emergessero nel corso dell’esercizio
    richiedono l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro copertura e/o una
    riduzione di altri investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio
    Direttivo.
    CAPO III – PROGRAMMAZIONE
    Art. 8 – Oggetto, finalità̀ e principi dei processi di programmazione e previsione

  1. Il processo di programmazione è finalizzato alla definizione dei programmi operativi e degli
    obiettivi dell’INRC su base annuale e triennale. Esso deve essere economicamente e
    finanziariamente sostenibile.
  2. Il bilancio INRC di previsione annuale autorizzatorio è approvato in pareggio. In presenza di
    eventuali disequilibri si fa ricorso alle opportunità̀previste dalla normativa vigente. Qualora non
    si possa comunque garantire il pareggio, l’INRC è tenuto a dotarsi, entro sei mesi
    dall’approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio, di un piano di rientro definito
    secondo le norme vigenti.
  3. Il bilancio INRC di previsione triennale deve garantire nel medio periodo la realizzazione di
    tutte le attività̀ di INRC, definite dai documenti di programmazione triennale adottati ai sensi
    della normativa vigente.
  4. Le Linee per la programmazione annuale e triennale sono approvate dalla Consiglio Direttivo,
    su proposta del Presidente previo parere del Consiglio Scientifico, entro il 30 novembre dell’anno
    precedente a quello di riferimento.
    Art. 9 – Predisposizione del bilancio INRC di previsione annuale autorizzatorio

  1. INRC propone il budget annuale, definito in base alle Linee per la programmazione di cui al
    precedente articolo 8. Detta proposta è così strutturata:
    a) un budget economico;
    b) un budget degli investimenti.
  2. La proposta di budget è presentata dal Presidente e deliberata dal Consiglio Direttivo entro il
    30 novembre di ogni anno.
  3. Il Presidente definisce la proposta di budget annuale sulla base delle Linee di programmazione
    e di eventuali specifici indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo.
  4. La Giunta Esecutiva, al termine del processo di definizione del budget descritto nei commi
    precedenti, predispone il bilancio INRC di previsione annuale autorizzatorio e lo sottopone
    Consiglio Direttivo
  5. L’approvazione del bilancio INRC di previsione annuale autorizzatorio, corredato dei
    documenti previsti dalla normativa vigente, ha luogo entro il 30 novembre dell’anno precedente
    all’esercizio di riferimento.
    Art. 10 – Esercizio provvisorio

  1. Qualora il Consiglio Direttivo non sia in grado di approvare il bilancio INRC di previsione
    annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, con propria
    deliberazione autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l’operatività̀
    ordinaria.
  2. L’esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi, durante
    i quali possono essere sostenute esclusivamente le spese obbligatorie nonché́ quelle relative a
    progetti scientifici già̀in corso e in scadenza nel periodo di esercizio provvisorio.
    Art. 11 – Predisposizione del bilancio INRC di previsione triennale

  1. INRC predispone, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di budget
    triennale, così strutturata:
    a) un budget economico;
    b) un budget degli investimenti.
  2. Le procedure di definizione del budget triennale sono quelle stabilite dal precedente articolo 9.
    Art. 12 – Predisposizione del bilancio preventivo INRC non autorizzatorio e del
    rendiconto INRC in contabilità finanziaria

  1. Contestualmente all’approvazione dei bilanci di cui agli articoli 9 e 11 del presente regolamento,
    il Consiglio Direttivo approva un bilancio INRC di previsione non autorizzatorio in contabilità̀
    finanziaria.
  2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti acquisendo dalla contabilità̀ le
    informazioni, articolate per natura, relative ai cicli di acquisizione di beni, servizi e investimenti,
    nonché́ai cicli di acquisizione delle risorse per il finanziamento delle spese correnti e delle spese
    in conto capitale.
  3. Il rendiconto INRC in contabilità̀ finanziaria evidenzia gli stanziamenti definiti in sede di
    preventivo e assestati, gli importi impegnati e accertati, quelli effettivamente pagati e incassati, e
    i relativi residui.
    Art. 13 – Modalità̀di registrazione degli eventi contabili

  1. I fatti di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel
    ciclo attivo e nel ciclo passivo, secondo le regole di registrazione indicate dalla Amministrazione
    dell’Istituto
  2. Gli accadimenti che generano una variazione certa, assimilata o presunta, che determinano in
    contabilità̀ l’iscrizione dei ricavi o comunque delle fasi di registrazione dei costi, in base al
    principio di prudenza, si conformano alle regole di registrazione indicate dalla Amministrazione
    dell’Istituto
    Art. 14 – Gestione della liquidità

  1. Il Presidente è responsabile della programmazione e della gestione dei flussi di cassa dell’INRC,
    desunti dalla specifica programmazione in aderenza ai limiti posti dall’obiettivo di fabbisogno. La
    funzione amministrativa assicura la contabilizzazione di tutti gli incassi a qualsiasi titolo pervenuti
    all’INRC e provvede ai pagamenti a qualsiasi titolo ordinati a valere sulle disponibilità̀di budget
    assegnate nel bilancio di previsione annuale autorizzatorio approvato dal Consiglio Direttivo.
  2. Gli organi di indirizzo sono responsabili della programmazione del fabbisogno di liquidità.
  3. Entro il 31 dicembre di ogni anno INRC esegue la ricognizione dei crediti iscritti per la verifica
    della loro sussistenza.
    Art. 15 – Analisi della gestione e verifica periodica del budget

  1. L’analisi della gestione è effettuata entro il 15 giugno di ogni anno e alla fine dell’esercizio e ha
    la finalità̀di verificare la correttezza di quanto pianificato e la presenza di eventuali scostamenti,
    al fine di intervenire tempestivamente sulle criticità̀, attraverso l’individuazione e l’attuazione delle
    opportune azioni correttive.
  2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, la funzione amministrativa periodicamente analizza
    la congruenza tra il budget assegnato e il riscontro dei costi, degli investimenti e dei ricavi previsti.
    Tali verifiche possono determinare l’assunzione di opportune azioni correttive da parte del
    Presidente o degli organi di governo.
    Art. 16 – Registrazioni contabili di chiusura

  1. Le scritture contabili di chiusura sono effettuate al termine del periodo contabile. Esse danno
    conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e,
    contemporaneamente, determinano alcuni elementi del patrimonio. Si distinguono in:
    a) scritture contabili di assestamento;
    b) scritture finali di chiusura.
  2. I criteri e le modalità̀di redazione delle scritture di cui al comma 1 sono definite da apposite
    direttive a cura della Amministrazione dell’istituto.
    Art. 17 – Predisposizione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio

  1. Il Presidente, a completamento delle scritture contabili di chiusura, dopo la registrazione delle
    fasi contabili predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone Consiglio Direttivo.
    L’approvazione da parte del Consiglio Direttivo avviene entro il 30 aprile di ciascun anno.
  2. Il bilancio di esercizio è accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti
    attestante la corrispondenza del documento alle risultanze contabili, che contiene valutazioni e
    giudizi sulla regolarità̀ amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua
    approvazione.
  3. Contestualmente all’approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo approva il
    rendiconto in contabilità̀finanziaria.
    Art. 18 – Variazioni del budget e autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili
    pubblici di preventivo

  1. Il processo di revisione del budget è finalizzato all’aggiornamento dei dati di previsione annuale
    in relazione all’andamento della gestione in corso d’anno. Le variazioni di budget sono adottate
    in corso d’anno con procedure diverse in relazione alla loro natura, come specificato nei commi
    successivi.
  2. Le variazioni del budget economico o degli investimenti di seguito elencate sono deliberate dal
    Consiglio Direttivo:
    a) variazioni derivanti da situazioni che richiedono interventi di assestamento del budget
    in relazione a maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare;
    b) variazioni derivanti da ricavi minori rispetto a quelli previsti;
    c) variazioni derivanti da assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione;
    d) variazioni derivanti da allocazione dell’utile/riassorbimento della perdita accertati alla
    fine dell’esercizio precedente.
  3. Le variazioni in aumento o in diminuzione nelle assegnazioni di risorse con vincolo di
    destinazione sono autorizzate con provvedimento del Consiglio Direttivo di INRC.
  4. Le rimodulazioni delle voci di costo all’interno dei budget approvati sono autorizzate con
    provvedimento del Consiglio Direttivo
  5. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, nel rispetto delle
    decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
    Art. 19 – Servizio di cassa

  1. Il servizio di cassa dell’INRC è affidato, attraverso apposita convenzione approvata dal
    Consiglio Direttivo, ad un unico istituto di credito nel rispetto delle norme vigenti. Per particolari
    esigenze, l’INRC può utilizzare conti correnti postali le cui somme devono essere trasferite
    all’istituto cassiere, nel rispetto della tempistica concordata.
    CAPO IV – ATTIVITÀ CONTRATTUALE
    Art. 20 – Svolgimento dell’attività̀contrattuale – Disposizioni generali

  1. L’INRC, nel rispetto dei propri fini istituzionali, pone in essere convenzioni, contratti ed atti
    unilaterali.
  2. L’INRC, quale persona giuridica, è unico centro di imputazione degli effetti giuridici
    dell’attività̀contrattuale.
  3. Sono escluse dall’ambito di applicazione le fattispecie contrattuali di cui al Regolamento recante
    la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del
    D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. approvato dal Consiglio Direttivo in data 5 marzo 2024.
    Art. 21 – Contratti passivi: autorizzazione e determinazione a contrattare

  1. L’attività̀ contrattuale passiva è autorizzata attraverso l’adozione di una determinazione a
    contrarre. Tale atto è adottato dal Consiglio Direttivo e/o o dalla Giunta Esecutiva qualora tali
    atti siano stati espressamente delegati dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei limiti entro i quali
    può operare nel corso dell’anno per attuare i programmi del Consorzio.
  2. La determinazione a contrarre deve contenere:
  3. l’esigenza concreta da soddisfare con il contratto, cioè̀il fine di pubblico interesse che
    con il contratto s’intende perseguire;
  4. l’oggetto del contratto;
  5. il valore economico e la voce contabile su cui sarà̀imputato il costo da sostenere;
  6. le modalità̀di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
    Art. 22 – Competenze in ordine alla valutazione delle offerte

  1. L’organo che ha autorizzato l’attività̀ contrattuale, quando necessario ai sensi della vigente
    normativa, nomina la commissione (composta anche da soggetti esterni di comprovata
    competenza specifica) preposta allo svolgimento delle procedure concorsuali fino
    all’aggiudicazione provvisoria inclusa, individuando altresì̀un segretario verbalizzante.
    Art. 23 – Aggiudicazione definitiva e stipulazione dei contratti

  1. L’atto di aggiudicazione definitiva è assunto dall’organo che ha autorizzato l’attività̀
    contrattuale. Per le acquisizioni per cui èconsentito l’affidamento diretto, l’atto di aggiudicazione
    definitiva èriassorbito nell’ambito della stipula contrattuale.
  2. I contratti relativi alle acquisizioni di valore sono sottoscritti dal Presidente.
  3. Nel caso in cui il contratto sia perfezionato nella forma pubblica amministrativa, per la
    redazione e ricezione degli atti, provvede un ufficiale rogante nominato tra il personale di carriera
    amministrativa in servizio, il quale deve tenere un repertorio degli atti in conformità̀ alle norme
    vigenti.
  4. Tutti i contratti, indipendentemente dal loro importo, ad eccezione di quelli che prendono la
    forma del buono d’ordine e di quelli stipulati con l’intervento dell’ufficiale rogante, devono essere
    registrati nel repertorio “contratti e convenzioni”.
    Art. 24 – Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza in conto terzi

  1. Il Consiglio Direttivo determina gli schemi contrattuali relativi alle convenzioni e ai contratti
    di ricerca e consulenza in conto terzi, tenendo conto delle diverse tipologie e settori nei quali si
    esplicano tali attività̀. Gli schemi riguardano anche le modalità̀ dei pagamenti, le condizioni per
    le pubblicazioni, la proprietà̀e l’utilizzazione dei risultati.
  2. Con apposito regolamento sono indicati, in via generale, i criteri di rendicontazione dei
    finanziamenti ottenuti ed i criteri di ripartizione dei proventi delle attività̀ di ricerca e di
    consulenza.
  3. I contratti inerenti prestazioni in conto terzi sono conclusi dal Presidente qualora rientrino
    nell’ambito applicativo di cui ai precedenti punti 1. E 2..
    Art. 25 – Accettazione di donazioni, lasciti, eredità o legati

  1. L’accettazione, da parte dell’INRC, di donazioni, di lasciti, di eredità o di legati, deve essere
    sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Presidente.
    Art. 26 – Partecipazione ad organismi associativi di diritto privato

  1. Per lo svolgimento di attività̀di supporto rispetto ai fini istituzionali dell’INRC, possono essere
    stipulati, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento, contratti associativi per la costituzione
    di organismi di diritto privato, o acquisite partecipazioni in tali organismi, sempre che sia
    garantita, per legge o sulla base di valido patto sociale, la responsabilità̀limitata dell’INRC.
  2. La competenza autorizzatoria sui contratti di cui al comma 1 spetta al Consiglio Direttivo. I
    contratti che ne conseguono sono sottoscritti dal Presidente.
  3. La deliberazione di costituire un organismo associativo o di acquisire una partecipazione in tali
    organismi deve contenere le ragioni che ne giustificano la scelta.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’INRC negli
    organi sociali.
  5. I rappresentanti dell’INRC riferiscono al Consiglio Direttivo su richiesta dello stesso.
    Art. 27 – Collaborazione con enti pubblici per lo svolgimento delle attività̀istituzionali

  1. Possono essere conclusi accordi, di durata determinata, con altre amministrazioni pubbliche,
    per lo svolgimento in collaborazione di attività̀ di interesse comune, dai quali non discendano
    altri oneri economici per ciascuna delle parti se non i soli rimborsi dei costi sostenuti. Tali accordi
    sono deliberati dal Consiglio Direttivo. I contratti che ne conseguono sono sottoscritti dal
    Presidente.
  2. Nel caso in cui gli accordi comportino la costituzione di organismi associativi, si applicano le
    disposizioni di cui all’articolo 26.
    CAPO V – SISTEMA DI CONTROLLI
    Art. 28 – Organo di controllo

  1. Le funzioni rimesse all’’organo di controllo sono specificate nello Statuto così come la sua
    composizione, la durata, i criteri di nomina.
  2. Con riferimento alla durata dell’organo si precisa che l’organo di controllo scade con
    l’approvazione del bilancio consuntivo.