REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari


Indice
Preambolo …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Capo I – Norme generali e ambito di applicazione …………………………………………………………………………………… 2
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione…………………………………………………………………………………………. 2
Art. 2 Competenza all’approvazione e alla stipula……………………………………………………………………………………………2
Art. 3 Prelievi sulle entrate………………………………………………………………………………………………………… 3
Art. 4 Costi ammissibili …………………………………………………………………………………………………………….. 3
Art. 5 Eccezioni………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Capo II – Attività istituzionali finanziate da terzi ……………………………………………………………………………………… 4
Art. 6 Formalizzazione delle attività……………………………………………………………………………………………… 4
Art. 7 Responsabile scientifico……………………………………………………………………………………………………. 4
Art. 8 Destinazione delle economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi ………… 5
Capo III – Attività in conto terzi………………………………………………………………………………………………………….. 6
Art. 9 Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo ……………………………………………… 6
Art. 10 Prestazioni a tariffa ……………………………………………………………………………………………………… 6
Art. 11 Responsabile per le prestazioni……………………………………………………………………………………….. 7
Art. 12 Incarichi ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
Capo IV – Norme finali e transitorie …………………………………………………………………………………………………….. 7
Art. 13 Controversie ………………………………………………………………………………………………………………. 7
Art. 14 Tetto ai compensi………………………………………………………………………………………………………… 8
Art. 15 Norma transitoria ………………………………………………………………………………………………………… 8
Preambolo
Il presente Regolamento è redatto nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio delle pari opportunità̀ tra donne e uomini ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche.
Capo I – Norme generali e ambito di applicazione
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina le attività istituzionali finanziate da terzi e le attività in conto terzi dell’INRC fatte salve eventuali norme speciali previste nei regolamenti dell’INRC con riferimento a determinate tipologie di contratti, accordi e convenzioni.
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività istituzionali finanziate da terzi le attività di didattica o di ricerca svolte presso l’INRC nell’esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell’ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici.
  3. Ai fini del presente regolamento si intende per attività in conto terzi l’attività svolta presso l’INRC per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, verso pagamento di un corrispettivo. In particolare, sono considerate attività per conto terzi:
    a. le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o
    tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo;
    b. le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto
    presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che
    richiedano un limitato uso delle risorse della INRC;
    c. le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione
    professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati,
    a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti della INRC;
    d. le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnicoscientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle
    medesime.
    Art. 2 Competenza all’approvazione e alla stipula
  4. L’approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente regolamento e di tutti gli atti preliminari sono di competenza del Presidente ferma restando l’approvazione di eventuali spese connesse da parte del Direttore Scientifico.
  5. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo degli atti approvati o sottoscritti ai sensi del precedente comma.
    Art. 3 Prelievi sulle entrate
  6. Su tutte le entrate, al netto dell’IVA – ove applicabile, derivanti dalle attività di cui all’art. 1 si applicano:
    a. un prelievo destinato a coprire i costi indiretti imputabili alla prestazione in conto terzi o alle attività istituzionali finanziate da terzi, sostenuti da INRC, pari al 6% per le attività in conto terzi e al 8% per le attività istituzionali finanziate da terzi;
    b. un prelievo pari all’5% destinato ad alimentare il Fondo per la Premialità (FPr), utilizzato per
    l’erogazione di compensi aggiuntivi ai docenti e professionisti di INRC, ai sensi del vigente Regolamento di INRC in materia;
  7. un prelievo pari al 3% per le attività istituzionali finanziate da terzi e all’6% per le attività in conto terzi con il quale è alimentato un Fondo per l’incentivazione del personale tecnico amministrativo (FIPTA), utilizzato per l’erogazione di compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo.L’erogazione dei compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo a valere sul fondo di cui al comma 1, lett. c, avviene in misura proporzionale al punteggio globale individuale conseguito da ciascun dipendente in sede di valutazione annuale nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della Performance di INRC ed è disposta annualmente dal Presidente.
  8. Le seguenti entrate sono escluse dai prelievi di cui al presente articolo:
    a. finanziamenti erogati dal MUR, dal CNR, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi e altri casi in cui l’ente finanziatore li escluda in maniera esplicita;
    b. i contributi finalizzati all’istituzione di borse di studio, borse di ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e per contratti di ricerca come definiti dalla legge del 30 dicembre 2010, n. 240, anche
    nell’ambito di progetti di ricerca in cui siano espressamente previsti;
    c. le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali;
    d. le entrate che INRC, quale ente coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione
    Europea o altri progetti assimilabili, gestisce temporaneamente al solo scopo di trasferirle ad altri
    partner.
  9. Nei casi in cui l’ente esterno finanziatore preveda un ammontare inferiore a quanto definito al comma 1, si applica quanto previsto dal successivo articolo 5, dando priorità alla % di cui al punto a) del medesimo comma.
    Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
    Art. 4 Costi ammissibili
  10. Le entrate relative alle attività di cui al presente regolamento devono coprire tutti i costi diretti collegati alle prestazioni, incluso il costo per le risorse umane impiegate nell’esecuzione della prestazione o in attività di supporto diretto alla prestazione.
  11. Ferme restando eventuali limitazioni previste dal soggetto finanziatore o dalle norme che disciplinano il finanziamento sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
    a. costi per incarichi o assunzione di personale a tempo determinato ai sensi degli artt. 8 e 14 del
    presente regolamento;
    b. costi diretti per acquisizione di forniture o servizi;
    c. costi per missioni.
    Art. 5 Eccezioni
  12. Nel caso di disposizioni normative o contrattuali aventi un contenuto diverso ed espressamente derogatorio rispetto alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni del committente o dell’ente finanziatore. È fatta salva altresì l’applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche.
    Capo II – Attività istituzionali finanziate da terzi
    Art. 6 Formalizzazione delle attività
  13. Il provvedimento di approvazione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti deve contenere:
    a. informazioni di base riguardanti il progetto (titolo, numero di convenzione, accordo e contratto,
    programma di finanziamento, ecc.);
    b. il budget del progetto per INRC, inclusivo delle modalità di finanziamento previste;
    c. il responsabile scientifico del progetto per INRC e l’eventuale tutor di cui al successivo art. 7;
    d. la durata del progetto, come da contratto, convenzione o accordo;
    e. l’entità del prelievo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a.
  14. Nel caso in cui una proposta progettuale inviata abbia natura vincolante (ad es. nell’ambito del PRIN, FIRB), le informazioni di cui al precedente comma devono essere contenute nel provvedimento di approvazione della proposta progettuale.
    Art. 7 Responsabile scientifico
  15. Lo svolgimento delle attività di ricerca o di didattica di cui al presente capo è coordinato dalla o dal
    responsabile/Direttore scientifico del progetto, il quale deve essere una professoressa, professore, ricercatrice o ricercatore a tempo pieno, o, comunque, aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca.
    In questo ultimo caso, il responsabile scientifico dovrà indicare, già all’atto dell’invio della proposta
    progettuale, un tutor (una professoressa, professore, ricercatrice o ricercatore a tempo pieno).
  16. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei singoli bandi di finanziamento.
    Art. 8 Destinazione delle economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate
    da terzi
  17. Le economie di gestione (E) derivanti da attività istituzionali finanziate da terzi sono definite come la
    differenza tra l’ammontare del finanziamento ricevuto (F) e la somma dei costi vivi sostenuti (C) e delle trattenute previste dai regolamenti di INRC in materia (T): E=F-C-T.
  18. In seguito all’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente finanziatore e subordinatamente all’effettivo incasso del finanziamento, la responsabile scientifica o responsabile scientifico del progetto può proporre, per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, un “piano di utilizzo” delle economie di gestione (E) che deve prevedere una quota destinata alla costituzione di un apposito fondo a disposizione della responsabile scientifica o responsabile scientifico del progetto per attività istituzionali, nella misura minima del 50% di (E) e può prevedere le seguenti due quote:
    a. un incentivo per la vincita e per l’esecuzione del progetto, anche destinabile a più soggetti di INRC
    coinvolti nel progetto, per un valore massimo del 20% di (F);
    b. una parte destinata all’alimentazione del Fondo per la Premialità (FPr) nella misura massima del 50% di (E), e nella misura minima pari al 20% del valore determinato al punto a.
  19. Esclusivamente con riferimento ai finanziamenti per progetti di ricerca assoggettati ad eventuali audit da parte dell’ente finanziatore, si definisce “accantonamento precauzionale” il 15% delle risorse nette, corrispondente ad una quota destinata a coprire possibili decurtazioni del finanziamento operate dall’ente finanziatore successivamente alla data di fine del progetto. L’accantonamento rimane vincolato fino alla data dell’audit e comunque non oltre un periodo che varia dai 2 mesi ai 5 anni dalla data di fine progetto a seconda della tipologia di finanziamento e delle specificità dei singoli enti finanziatori. Fino alla data dello svincolo, l’utilizzo effettivo delle risorse non potrà eccedere l’85% dell’importo totale delle risorse nette. Una volta svincolato, l’accantonamento viene utilizzato secondo il piano di utilizzo, salvo eventuali modifiche motivate e documentate.
  20. Il presente articolo si applica anche ad eventuali risorse nette maturate presso altri enti derivanti da progetti trasferiti presso INRC. In tal caso, nell’applicazione del comma 2 del presente articolo, per totale complessivo (F) si intende il totale complessivo finanziato all’ente di provenienza.
    Capo III – Attività in conto terzi
    Art. 9 Formalizzazione delle prestazioni e composizione del corrispettivo
  21. I provvedimenti con cui si approvano convenzioni, accordi e contratti devono contenere:
    a. l’oggetto della prestazione;
    b. la o il responsabile delle prestazioni per INRC;
    c. il corrispettivo delle prestazioni e il budget completo delle attività inclusivo nominativi del personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) disponibile a partecipare all’esecuzione della prestazione, con indicazione dell’impegno complessivo richiesto e del relativo compenso;
    d. l’entità del prelievo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a.
  22. Le convenzioni, accordi o contratti devono disciplinare, ove rilevante:
    a. l’oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento, ivi incluse le modalità di presentazione dei risultati;
    b. il nominativo dell’eventuale responsabile per il committente;
    c. il regime fiscale applicabile e le modalità e termini per il pagamento;
    d. la proprietà e le modalità di utilizzazione dei risultati dell’attività di ricerca, ivi incluse le invenzioni,
    nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti della INRC che disciplinano la materia;
    e. le norme in materia di riservatezza delle informazioni;
    f. eventuali penali a carico delle parti, con la specificazione che le penali a carico dell’Istituto non
    possono superare la cifra prevista come corrispettivo;
    g. eventuali disposizioni specifiche sull’utilizzo del nome o dei segni distintivi di INRC.
  23. Nella determinazione del corrispettivo si deve avere come riferimento i prezzi di mercato praticati per le stesse attività o per attività similari e valorizzare adeguatamente il background e il foreground.
    Art. 10 Prestazioni a tariffa
  24. Le prestazioni tecnico scientifiche che si traducono in una certificazione ufficiale dei risultati di analisi, prove e tarature, non corredati da relazioni riportanti pareri sui medesimi risultati, sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari di INRC, approvati dal Consiglio Direttivo anche con riferimento alle tariffe di mercato o ai tariffari stabiliti da ordini e collegi professionali, o, in mancanza, tenendo conto degli elementi di costo.
    Art. 11 Responsabile per le prestazioni
  25. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Capo è coordinato dalla o dal Responsabile della
    Prestazione, nominata o nominato all’atto della firma del contratto o della convenzione, che deve essere una professoressa, un professore, una ricercatrice o un ricercatore di INRC.
    Art. 12 Incarichi
  26. Nell’ambito delle attività di cui al presente Capo, è possibile conferire incarichi retribuiti a personale non dipendente di INRC o di altra amministrazione pubblica o procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti di INRC in materia.
  27. Possono essere altresì conferiti direttamente, su richiesta della o del responsabile del progetto, incarichi retribuiti al personale di ruolo di INRC.
  28. Gli incarichi nell’ambito di prestazioni in conto terzi attribuiti al personale dipendente di INRC possono essere affidati direttamente.
  29. Rientrano negli incarichi previsti le seguenti tipologie di incarico:
    a. attività di ricerca;
    b. attività di supporto alla ricerca;
    c. attività di supporto organizzativo e amministrativo.
  30. I compensi per gli incarichi di cui al comma 2 sono corrisposti dopo la liquidazione di tutti gli altri costi e in ogni caso dopo il pagamento del corrispettivo da parte del committente, con liquidazione del compenso autorizzata dal Presidente.
    Capo IV – Norme finali e transitorie
    Art. 13 Controversie
  31. In caso di controversie in relazione ai rapporti previsti nel presente regolamento, INRC propone di demandare, ove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Tribunale di Bologna, fatto salvo, preliminarmente, l’espletamento di un tentativo di conciliazione.
    Art. 14 Tetto ai compensi
  32. Resta ferma l’applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i..
    Art. 15 Norma transitoria
  33. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate acquisite successivamente alla sua data di emanazione.
  34. Alle economie di gestione relative a progetti conclusi o in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non sia già stato approvato un diverso piano di utilizzo, si applica quanto previsto dall’art. 8.